La legge tutela gli eredi legittimari (coniuge, figli e, in mancanza di figli, i genitori), che possono contestare le donazioni dopo la morte di chi ha donato.
Una recente legge (n. 182 del 2 dicembre 2025, con l’art. 44) ha escluso che le conseguenze di questa contestazione possano coinvolgere coloro che, pur senza averne consapevolezza, hanno acquistato immobili che furono donati.
In passato, l’erede “maltrattato” avrebbe potuto pretendere da loro – completamente estranei alle vicende dell’eredità – la restituzione degli immobili o di somme di denaro, qualora chi ha ricevuto la donazione non paghi il dovuto.
Ora questa “azione di restituzione” non può essere intrapresa dal legittimario “maltrattato” contro chi non ha ricevuto la donazione; e’ ancora possibile agire contro chi ha ricevuto la donazione e contro coloro ai quali il donatario abbia donato l’immobile.
La novita’ elimina un ostacolo alla rivendita dei beni donati, permettendo un maggiore impiego della donazione come strumento di pianificazione del passaggio tra generazioni. In particolare, va considerato che ora la legge prevede due diverse conseguenze per una donazione che risulti lesiva dei diritti del legittimario, rispetto al caso in cui la lesione avvenga per testamento.
ALBERTO FORTE
Notaio